Art. 27.
(Consiglio delle autonomie locali).

      1. Con legge regionale statutaria è istituito il Consiglio delle autonomie locali. La legge regionale statutaria assicura la partecipazione di rappresentanti delle assemblee elettive e determina le modalità di composizione e di funzionamento del Consiglio.
      2. Il Consiglio delle autonomie locali è organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra la regione autonoma e gli enti locali. È altresì organo di rappresentanza del sistema degli enti locali del Friuli Venezia Giulia con funzioni consultive in tutte le materie riguardanti le competenze degli enti locali.